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La pensione di reversibilità
Alla morte di un assicurato o di un pensionato, il coniuge o partner superstite e gli orfani possono percepire una pensione di reversibilità.
Il coniuge o partner (art. 217 CSS)
Il superstite riceve il 100 % delle maggiorazioni forfettarie e il 75 % delle maggiorazioni proporzionali della pensione del defunto. Possono applicarsi delle condizioni (durata del matrimonio o dell'unione registrata).
Gli orfani (art. 218 CSS)
Ogni orfano riceve un tiers delle maggiorazioni forfettarie e un quart di quelle proporzionali; l'orfano di padre e di madre riceve le double.
Buono a sapersi
Possono applicarsi un minimo di reversibilità e soglie minime/massime proprie del superstite; in caso di decesso prima del pensionamento si aggiungono delle maggiorazioni speciali. Lo stimatore modellizza il caso di un defunto già pensionato.
Base giuridica: art. 217 (coniuge/partner), 218 (orfani) CSS. Fonti: secu.lu, cnap.public.lu.